L’art. 1, commi 626 e 627, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 in vigore dal 1° gennaio 2015, ha prorogato e modificato le disposizioni in tema di rideterminazione dei valori di acquisto di terreni agricoli o edificabili.
La rideterminazione del valore è ammessa per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2015.
Il termine per la redazione ed il giuramento della perizia, da utilizzarsi per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni è stato prorogato al 30 giugno 2015.
L’importo dell’imposta sostitutiva dovuta è stato fissato con un’aliquota dell’8%.
In particolare, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del T.U.I.R., per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota dell’8% sul valore di perizia.
Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola.
Anche la cessione di terreni agricoli produce una plusvalenza tassata in capo al venditore solo quando questi sono stati acquistati da meno di cinque anni.
La vendita di terreni edificabili, se dà luogo a una plusvalenza, è sempre tassata, anche dopo cinque anni dall’acquisto e anche se l’acquisto è avvenuto per successione o donazione.
La plusvalenza in caso di cessione verrà calcolata a partire dal nuovo valore periziato e non facendo riferimento al prezzo di acquisto. In altri termini si abbatte la plusvalenza pagando un’imposta agevolata dell’8% sul valore periziato, invece dell’imposta ordinaria.
L’eventuale plusvalenza ancora esistente sul prezzo di cessione deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi del venditore, e viene tassata in base alle aliquote progressive applicabili al suo reddito complessivo. L’aliquota minima è del 23%.
Per i soli terreni agricoli, se c’è una plusvalenza, è sempre conveniente chiedere al notaio che stipula l’atto di vendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 20%.